Titolo II Capo VI Turismo Regione Puglia

Rivolto ad imprese di piccola e media dimensione che intendano realizzare un investimento nel territorio della Regione Puglia.

 

Chi può richiedere l’agevolazione?

Può richiedere l’agevolazione:

  1. microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone, realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);
  2. imprese di piccole dimensioni (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro);
  3. imprese di medie dimensioni: che occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

 

Quali attività posso realizzare con l’aiuto del Titolo II capo 6?

Con il Titolo II capo 6 si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti Progetti di investimento di importo non inferiori a € 30.000,00 per:

  1. a) l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale;
  2. b) la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
  3. c) la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;
  4. d) la realizzazione di strutture turistico ‐ alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico. Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche. Si precisa che

l’ampliamento, attraverso la costruzione di vani tecnici, costituisce variazione di volumetria fuori terra;

  1. e) il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico‐alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche;
  2. f) Il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
  3. g) Nuove attività turistico – alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/99;
  4. h) Recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.

Le strutture turistico alberghiere di cui alle lettere a), d) ed e) che precedono, possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa di cui al Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6.

I progetti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) e h) devono tendere alla:

  • promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti

          e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;

  • riduzione di emissioni di C02, di sostanze acidificanti e di emissioni

           odorifere e sonore da parte delle imprese beneficiarie.

 

Sezioni codice ATECO 2007 interessate all’intervento:

  • Sezione H, categoria 52.22.09 “altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua” con riferimento esclusivamente alle imprese che realizzano investimenti per la gestione di approdi turistici e di rimessaggio delle imbarcazioni;
  • Sezione I, Divisione 55 “Alloggio” ad eccezione delle categorie:
  1. 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”;
  2. 55.90.10 “Gestione di vagoni letto”;
  3. 55.90.20 “Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero”;
  • Sezione N, limitatamente alle categorie:
  1. 77.21.01 “Noleggio di biciclette”;
  2. 77.21.02 “Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)”. Si precisa che sono ammissibili le spese di acquisto delle imbarcazioni se “natanti da diporto” e cioè se di lunghezza inferiore ai 10 metri e quindi non targati e non immatricolati;
  3. 77.21.09 “Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative”;
  4. 77.39.94 “Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi”;
  5. Gruppo 79.1 “attività delle agenzie di viaggio e dei Tour Operator”;
  6. Gruppo 79.9 “altri servizi di prenotazione e attività connesse” purché

finalizzate all’offerta di servizi turistici;

  1. Classe 82.30 “organizzazione di convegni e fiere”;
  • Sezione R, limitatamente alla Divisione:
  1. Divisione 90 “attività creative, artistiche e di intrattenimento”;
  2. Divisione 91 “attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali”;
  3. Categoria 93.11.20 “gestione di piscine”;
  4. Categoria 93.11.30 “gestione di impianti sportivi polivalenti nca”;
  5. Categoria 93.11.90 “gestione di altri impianti sportivi nca”.
  6. Classe 93.21 “Parchi di divertimento e parchi tematici”;
  7. Categoria 93.29.1 “Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;
  8. Categoria 93.29.2 “Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali”
  • Sezione S, limitatamente alla Divisione 96 ”altre attività di servizi per la persona” e alla categoria 96.04.20 “Stabilimenti termali”.

 

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese per:

  1. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
  2. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;
  3. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  4. Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  5. spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5%delle spese di cui alla lettera b);
  6. sono ammissibili anche le spese per l’acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

Con riferimento all’acquisto dell’immobile, del suolo o di software, non è ammissibile l’acquisto da parenti e affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci”.

 

A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni del Titolo II capo 6?

L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto Impianti determinato sul montante degli Interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore.

Il contributo viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni {10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread.

Al momento la misura dello spread è pari al 5% (500 punti base); tale valore viene aggiornato di anno in anno.

Il contributo in conto impianti calcolato sul montante degli interessi comprenderà

l’eventuale preammortamento:

  • Per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari e di attrezzature;
  • Per una durata massima di 24 mesi per i finanziamenti destinati all’ampliamento dello stabilimento;

Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti determinato sul montante degli Interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento) di:

  • sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento;
  • cinque anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:

− 4.000.000 di euro in caso di medie imprese;

− 2.000.000 di euro in caso di piccole e micro imprese.

 

Alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di:

  • euro 800.000 per le medie imprese
  • euro 400.000 per le piccole imprese

Le imprese in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 5% dell’importo dell’investimento per le piccole imprese ed al 2,50% dell’investimento per le medie imprese, in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 100.000,00.

Alla data di invio telematica della domanda da parte del Soggetto Finanziatore, le imprese devono già possedere il rating di legalità o avere inoltrato apposita richiesta all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo aggiuntivo in conto impianti è elevato a euro 900.000 per le medie imprese e a euro 500.000 per le piccole.

Le imprese che realizzano interventi in opere murarie necessari al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (come definiti al comma 23 del precedente art. 4), ove acquisibili e restaurabili, beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta del 10%. Tale 10% di ulteriore sovvenzione sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle spese necessarie all’eventuale acquisto e al recupero dei predetti immobili, così come definiti al comma 23 del precedente art. 4.

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili:

➢ con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento

➢ con gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014.

L’intensità massima di aiuto è:

✓ 35% Medie Imprese

✓ 45% Piccole Imprese

Si rammenta che gli aiuti in forma di garanzia sviluppano intensità di aiuto che sarà sommata all’intensità generata dall’aiuto Titolo II e concorrerà, pertanto, alla determinazione del massimale sopra indicato.

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